CENTRALE A BIOMASSE DI SCHIEPPE : IL TAR MARCHE RESPINGE I RICORSI DI WAFERZOO E REGIONE MARCHE CONTRO L’ANNULLAMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA : VITTORIA DEI COMUNI DI FANO BARCHI MONTEMAGGIORE SERRUNGARINA
31 gennaio 2011 at 20:09 Lascia un commento
Con sentenza n. 63/2011, depositata oggi, il TAR MARCHE ha respinto i ricorsi promossi da WAFERZOO e REGIONE MARCHE contro l’annullamento da parte della Soprintendenza della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione .
La WAFERZOO aveva infatti ottenuto dalla Regione Marche nel 2008 l’autorizzazione paesaggistica al progetto per la realizzazione della centrale a biomasse di Schieppe, nonostante che lo stesso ricadesse all’interno dell’area di tutela integrale .
LA Soprintendenza aveva annullato tale autorizzazione ritenendo che la stessa era viziata da carenza di motivazione e di istruttoria non avendo la Regione motivato in ordine al fatto che aveva ritenuto attendibile l’ individuazione cartografica del vincolo fornita dalla ditta ,nonostante che il Comune di Montemaggiore ed il Comune di Orciano ne avessero ,anche attraverso rilievi topografici , rappresentato le incongruenze .
La ditta WAFERZOO e la Regione Marche avevano impugnato con due distinti ricorsi , ora riuniti , l’atto della Soprintendenza affermando che quest’ultima era andata al di là delle proprie competenze, sostituendo la propria valutazione a quella della Regione . La censura è stata ritenuta infondata dal TAR che ha riconosciuto , anche a seguito di una verificazione demandata alla Provincia di Pesaro , corretto l’operato della Soprintendenza ,e fondato il difetto di motivazione da questa contestato alla Regione , con riguardo all’attendibilità della cartografia prodotta dalla ditta e dalla Regione ritenuta corretta senza addurre motivazione .
La verificazione del vincolo, operata dalla Provincia di Pesaro su incarico del TAR, aveva del resto riconosciuto che ,come sollevato dal Comune di Montemaggiore, l’estensione dell’ambito di tutela era differente da quello contenuto nella planimetria presentata dalla WAFER ZOO, e il progetto, diversamente da quanto prospettato dalla ditta , ricadeva all’interno dell’area vincolata.
Il TAR ha affermato che , la presenza di incertezze nella determinazione dell’ambito di tutela dovuta all’assenza di una valida cartografia e affermata dalla dichiarazione del Comune di Orciano di Pesaro … avrebbe dovuto portare la Regione ad individuare in concreto l’ambito di tutela ,mentre la Regione si è, viceversa, attenuta a quanto dichiarato dalla WAFERZOO .
Speriamo che la sentenza ponga finalmente fine alla vicenda della centrale a Biomasse di Schieppe, che ha visto la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici delle Marche ,in tutti i Soprintendenti e Direttori Regionali che si sono avvicendati in questi anni, rappresentare un serio baluardo di legalità e di tutela .
P.S. per i giuristi :
la sentenza citata è intervenuta in merito alla questione più volte ribadita dalla Regione Marche nei vari atti amministrativi in materia di energie rinnovabili circa l’applicabilità del regime di esenzione dell’art. 60 c.3 PPAR affermando che trattandosi di norma di esenzione è di stretta interpretazione per cui non si può accedere ad un’ interpretazione estensiva che ne sostenga l’applicazione a tute le opere realizzate da privati capaci di produrre energia .
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